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martedì 18 ottobre 2011

Presentata convenzione Tribunale – Comune di Matera su pene alternative



“Con questa convenzione il Comune di Matera fa un altro passo in avanti nel percorso di solidarietà sociale per trasformare la spesso inutile pena carceraria per i reati lievi in lavoro di pubblica utilità”. Lo ha detto il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, nel corso della conferenza stampa organizzata per illustrare i contenuti dell’intesa sottoscritta dal Tribunale di Matera e dal Comune. 
L’intesa consente all’ente locale di destinare cinque condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità. In particolare, le attività riguarderanno, in via prioritaria, la sicurezza ed educazione stradale per quanto attiene ai condannati per violazione delle norme del codice della strada.
L’orario di lavoro sarà dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14, per un numero totale di 6 giorni alla settimana. L’attività non sarà retribuita.
“Da quando mi sono insediato a Matera – ha detto il presidente del Tribunale, Giuseppe Attimonelli Petraglione – ho trovato una straordinaria collaborazione istituzionale a partire dal Comune di Matera. Si tratta di una collaborazione utile e per certi versi indispensabile anche in considerazione delle sempre più ridotte risorse economiche in dotazione al Tribunale. L’unica strada per risolvere i problemi resta, quindi, la collaborazione istituzionale. Con questa convenzione, la prima con un ente locale, trasformiamo una pena spesso inutile e dannosa in un lavoro utile per l’intera comunità così che tutti possano trarne un reciproco vantaggio”. Alla conferenza stampa ha partecipato, fra gli altri, l’assessore alle Politiche sociali, Antonio Giordano.
“Il valore di questa intesa – ha detto Giordano – sta anche negli aspetti sociali in quanto con la pena alternativa si offre un’opportunità in più al condannato in termini di relazioni e di reinserimento nella comunità”.
“Di fronte alla drammatica situazione delle nostre carceri e di fronte all’assenza di qualsiasi intervento concreto da parte del Governo – ha concluso Adduce - occorre iniziare a modificare da subito quelle leggi che hanno contribuito in questi anni all’aumento del numero di detenuti. Questa iniziativa si muove in questa direzione assicurando al condannato una possibilità di reinserimento sociale e alla comunità di trarre un po’ di beneficio da questo lavoro”.
L’intesa, siglata il 6 ottobre scorso, ha una durata di 4 anni.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001 con il Comune di Matera, nella persona del sindaco in carica, Salvatore Adduce.

Premesso
che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
che, a norma dell'art. 73 e 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e  187 c. 8 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000. viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D.M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;
che il Ministero della Giustizia con l'apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula
della convenzione in questione;
che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati
dalle norme di riferimento;

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Giuseppe Attimonelli Petraglione, Presidente del Tribunale di Matera, giusta la delega di cui in premessa, e l’ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante, Salvatore Adduce, sindaco in carica del Comune di Matera si conviene e si stipula quanto segue:




Art. 1
L'Ente consente che numero cinque  condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di 5 unità. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: in via prioritaria la sicurezza ed educazione stradale per quanto attiene ai condannati per violazione delle norme del codice della strada.
Lorario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14, per un numero totale di 6 giorni alla settimana. 

Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott. Franco Pepe, comandante di polizia municipale.
L’ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Potenza laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ni sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S.. qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di se; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei
nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle
norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. E’ obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5
E fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni quattro a decorrere dalla stipula della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Matera, 6 ottobre 2011



Il Presidente del Tribunale di Matera                                                                                Il Sindaco di Matera Dott. Giuseppe Attimonelli Petraglione                                                                                      Sen. Salvatore Adduce



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