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mercoledì 3 agosto 2011

Comune di Matera.Ordinanza sindaco su vendita e consumo bevande alcoliche nelle ore notturne




Il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, ha emesso un’ordinanza con la quale si vieta, su tutto il territorio comunale, durante le ore serali e notturne, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e il consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche. L’ordinanza, in vigore da ieri, resterà valida fino al 30 settembre 2011.
“Già lo scorso anno, il 22 luglio – afferma il sindaco, Salvatore Adduce – questa amministrazione comunale adottò un analogo provvedimento con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza urbana e di  tutelare l'incolumità di tutte quelle persone che frequentano, a fini di svago, gli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali e notturne. L’ordinanza scaturì dal fatto che in alcune zone, anche centrali della città, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionavano negli spazi pubblici, era causa inevitabile di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall’abbandono, dopo l’uso, in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi. Con l’avvio di questa stagione estiva si è ripresentata la situazione di degrado caratterizzata anche da episodi di aggressività contro i residenti, legati all'abuso di sostanze alcoliche, con ripetuti episodi di danneggiamento dell'arredo urbano (quali ad esempio: rottura di panchine, imbrattamento dei muri pubblici e privati con scritte e graffiti, ecc), schiamazzi o comunque azioni di disturbo alla quiete pubblica”.
L’assessore Cappella, in particolare, evidenzia che “sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente a questo fenomeno a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Locale e le Forze di Polizia di  Stato e dei Carabinieri. Si tratta di situazioni urbane di degrado ed incuria, connesse, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne,  che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza dei cittadini e dei turisti. In molte circostanze, infatti, abbiamo rilevato che le bevande vendute per asporto, sono consumate sul suolo pubblico e successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano. Per tutte queste ragioni le sanzioni, a seconda delle circostanze, saranno elevate non più solo agli esercenti, ma anche ai consumatori che dovessero violare questa ordinanza”.
Queste le cinque disposizioni.
Dalle ore 23,00 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari. E’ altresì vietata la consumazione, su aree pubbliche o private di uso pubblico, delle bevande nei contenitori suddetti   ad eccezione della consumazione su superfici attrezzate, pubbliche o private,  pertinenti ai locali di somministrazione (sanzione da 50 euro); 

Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche pe il consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private (sanzione da 2.000 a 12.000 euro). Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all’interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne autorizzate o comunicate, in cui avviene la somministrazione, durante l’orario di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di  manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate; 

Dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che sia diversamente disposto dal questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro);

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6,00 (sanzioni da 5.000 a 20.000 euro);

I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita (sanzioni da 500 euro).

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