La risposta a tale sconcertante iniziativa dovrebbe venire da tutti gli avvocati della Sezione Distaccata, ed in particolare dagli Amministrativisti di Pisticci e del Metapontino che, con la collaborazione di colleghi esperti di Matera e Potenza, potranno stilare in via d’urgenza un ricorso al TAR, e chiedere in via altrettanto d’urgenza, al Presidente del TAR di Basilicata, la sospensiva del provvedimento impugnando.
I motivi del ricorso potrebbero essere i seguenti:
- Eccesso di potere per incompetenza del Presidente Attimonelli, perché la competenza medesima è del Ministero e non certo del Presidente del Tribunale come ha giustamente rilevato il Consiglio Giudiziario nel suo motivato parere contrario al provvedimento presidenziale che così si esprime: “….”;
- Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Il provvedimento impugnato infatti è successivo e conseguenziale alla conferenza stampa del presidente Attimonelli, sulla legge per il cambiamento della geografia giudiziaria. Infatti, in detta conferenza il sig. Presidente ebbe a dire, come risulta dal comunicato stampa pubblicato sui mezzi di informazione, che lui intendeva accelerare l’applicazione della legge, cominciando a ridurre l’attività della Sezione Distaccata di Pisticci. Tanto significa appunto che lo scopo è quello di accelerare l’applicazione della legge e dei decreti attuativi della medesima, in particolare il n. 155/2012. Tanto evidenzia e sostanzia anche un terzo motivo
- VIOLAZIONE DI LEGGE e propriamente dell’art. 11 del richiamato decreto 155 che sospende per 12 mesi l’applicazione della legge a decorrere dal 12.09.2012 .
- Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell’abuso del medesimo, della violazione dei precetti di logica e di imparzialità, perché la causa del provvedimento ( carenza di personale) è stata determinata dallo stesso Presidente del Tribunale e dal suo collaboratore dott. Eramo, per omissione colposa di assegnazione di almeno un altro Cancelliere presso la Sezione Distaccata di Pisticci. E in tale direzione vi è stata una nota specifica di Autonomia Forense che suggeriva le vie per raggiungere il risultato positivo, sia pure parziale, nei confronti della copertura della pianta organica della Sezione di Pisticci.
- Il provvedimento impugnato, inoltre, è palesemente ingiusto, eccessivo, non proporzionato alla causa invocata della mancanza di personale la quale può e deve essere eliminata attraverso una semplice applicazione di altra unità di cancelleria o con la copertura della pianta organica.
- Difetto di motivazione, adeguata e logica anche in riferimento ai pareri espressi dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Matera che, in maniera illogica e furbesca è stato richiamato nel provvedimento del Presidente Attimonelli solo per la parte in cui detto Consiglio assume che “ non può pensarsi di sopperire ai denunciati deficit di organico attraverso l’utilizzo di unità lavorative provenienti dal settore privato, alle quali non possono evidentemente attribuirsi funzioni pubblicistiche proprie dell’attività di cancelliere”. Tal richiamo non è conferente e nè appropriato perché l’Amministrazione Comunale di Pisticci ha posto a disposizione non unità lavorativa proveniente dal settore privato, ma dal settore pubblico, con funzionari della più alta qualifica funzionale. Il provvedimento impugnato non risponde però ai rilievi critici mosso dal Consiglio dell’Ordine che hanno determinato un parere negativo espresso all’unanimità nel Consiglio medesimo che è espressione soprattutto della sede del Tribunale di Matera, e non certo della Sezione Distaccata di Pisticci . Rilievi che si compendiano nel deliberato del Consiglio dell’ Ordine di Matera che così si esprime “……..”. In ordine al merito della sospensiva da richiedersi si potrebbe osservare:la fondatezza ictu oculi del ricorso impone la sospensione del provvedimento impugnato. Vi sono, inoltre, motivi di assoluta opportunità, se non addirittura di necessità, perché l’esecuzione anche temporanea del provvedimento, di fronte alla contestazione anche sul piano dell’incostituzionalità, della possibilità di revoca da parte del nuovo Parlamento e di abrogazione con la proposta di legge di iniziativa popolare, creerebbe conseguenze negative così incisive che vanificherebbero ogni ripristino successivo di legalità, in quanto il danno prodotto non sarebbe altrimenti eliminabile.
Pisticci, 31.10.2012 On. avv. Nicola Cataldo
Nessun commento:
Posta un commento