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martedì 6 novembre 2012

Il lavoratore ha il diritto di essere risarcito per le vessazioni o le discriminazioni subite dal capo e dai colleghi sul luogo di lavoro, anche se manca la prova che si sia trattato di mobbing.

Il lavoratore ha il diritto di essere risarcito per le vessazioni o le discriminazioni subite dal capo e dai colleghi sul luogo di lavoro, anche se manca la prova che si sia trattato di mobbing. La Corte di cassazione (sentenza 18927) consapevole della difficoltà di dimostrare il mobbing spiana la strada al risarcimento del danno anche quando gli episodi che mortificano il dipendente non fanno parte di un "disegno persecutorio".
Per la Corte è sufficiente che ci sia una "casistica" e, si tratti di azioni, che se esaminate singolarmente, appaiano idonee a minare quella integrità psico-fisica che il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare, in base a quanto previsto dalla legge e dalla Costituzione. Se la vittima fornisce dunque validi indizi per far presumere che le discriminazioni lamentate siano davvero esistite, l'onere di provare il contrario spetta al datore di lavoro. Da questa lettura garantista da cui si erano discostati i giudici di merito, che avevano negato alla ricorrente il risarcimento, sia in primo grado sia in appello. Verdetti che la Suprema corte ribalta, accogliendo le richieste di una farmacista indotta ad anticipare il momento della pensione, dopo una forte depressione e un tentivo di suicidio, dovuto, a suo dire, alle angherie subite dal titolare della farmacia e dai colleghi.
Troppo sbrigativa, secondo la sezione lavoro, la scelta dei giudici di merito di escludere il nesso depressione-vessazioni, in assenza della prova regina del disegno persecutorio. "Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il danno patito alla propria integrità psico-fisica – si legge nella sentenza – in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vassatoria, il giudice di merito, pur nella accertata insussistenza di un accertamento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità del mobbing, è tenuto a valutare se alcuni comportamenti denunciati –esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri – pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali siano ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro…" I giudici della corte d'Appello di Napoli sono dunque chiamati a riesaminare il caso attenendosi a questo principio.

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