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lunedì 8 agosto 2011

Sen.Latronico (Pdl): con il federalismo arriva l'inventario di fine mandato.




Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 ha approvato in via definitiva l'ottavo e ultimo decreto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale.
Il decreto legislativo contiene una serie di disposizioni di “chiusura” che portano a sistema l’insieme delle innovazioni introdotte con l’attuazione del federalismo fiscale: una nuova trasparenza sulle decisioni di spesa, garantita attraverso l’introduzione dei costi e dei fabbisogni standard, una nuova semplificazione e responsabilizzazione sulle decisioni di entrata di Enti locali e Regioni, garantita attraverso i rispettivi impianti fiscali. In un sistema razionalizzato in questi termini diventa possibile imputare con precisione le responsabilità, senza lo “scaribarile” tra un istituzione e l’altra tipico della finanza derivata.  In questo contesto pertanto si inseriscono, legittimamente e finalmente, i meccanismi premiali e sanzionatori del presente decreto. 
In particolare, il decreto legislativo introduce nell'ordinamento i meccanismi sanzionatori  e premiali per Regioni, Province e Comuni. Il provvedimento intende quindi responsabilizzare maggiormente gli eletti, aumentare la trasparenza e l’effettività del governo delle autonomie territoriali.
In questo contesto, un Presidente di Regione neo eletto, pur con le risorse tecniche che può avere a disposizione, in certe situazioni deve impiegare due o tre mesi per riuscire a scoprire l’effettivo deficit sanitario ereditato dalla gestione precedente. Rimane da chiedersi in base a che cosa hanno potuto votare i cittadini, ovvero che tipo di controllo democratico hanno potuto esercitare con il loro voto, se addirittura un Presidente di Regione fatica, dopo mesi, a far emergere il dato reale”. In questi ultimi anni sono stati realizzati indubbi progressi nell’ambito del controllo e del contenimento della spesa sanitaria, esiste un apparato sanzionatorio consistente ed evoluto che ha permesso un graduale superamento di molte disfunzioni. Tuttavia, appare opportuno, con l’occasione della attuazione della delega prevista nella legge n. 42 del 2009, strutturare ulteriormente tale sistema, soprattutto attraverso l’istituzione di una dichiarazione certificata (l’inventario di fine legislatura regionale) che costituisca una sorta di strumento pubblico di rendicontazione d’uscita del Presidente della Regione. In altri termini si tratta di una dichiarazione certificata dei saldi prodotti e delle iniziative intraprese, da far approvare in Consiglio regionale prima delle elezioni regionali. Questo strumento serve innanzitutto per informare adeguatamente prima delle elezioni regionali, e senza rischio di strumentalizzazione politica, gli elettori sulle reali ed effettive condizioni finanziarie della Regione - e sulle azioni intraprese -, in particolare sulla situazione della spesa sanitaria, in modo che quanto oggi già avviene a livello istituzionale in termini di verifica e monitoraggio sui Piani di rientro, sia portato con chiarezza alla attenzione di tutti gli elettori regionali. In questo modo diventa effettivamente possibile l’esercizio di quella funzione di controllo democratico degli eletti (vedo/pago/voto) che costituisce l’essenza del federalismo.  In attuazione quindi di quanto previsto dall’art.1 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, nonché del principio di cui all’art. 2 (lett. dd) “trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità”, viene istituito l’inventario di fine legislatura regionale, obbligatorio per le Regioni soggette a piano di rientro sulla sanità, facoltativo per le altre Regioni. L’inventario di fine legislatura regionale deve essere approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni regionali. 
Uno strumento analogo, l’inventario di fine mandato provinciale e comunale, viene istituito obbligatoriamente (è facoltativo per gli altri Enti) per quelle Province e quei Comuni  che si trovano nella situazione di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in questo caso principalmente per garantire trasparenza sulla situazione dell’ente e sulle azioni intraprese,
L'istituto della relazione di fine legislatura, o mandato, costituisce dunque un rendiconto finale dell’attività svolta, e quindi uno strumento per consentire il controllo democratico nei confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle successive elezioni. 
Questo documento  dovrà essere pubblicata sul sito della Regione e di ogni Ente locale rappresenta un bilancio certificato dei saldi prodotti, cioè un bilancio certo e chiaramente leggibile a tutti gli elettori. Si intende quindi, per questa via, far cessare quanto accaduto fino ad ora, per cui i Presidenti di Regione o Sindaci neo-eletti impiegano mesi per conoscere la reale situazione finanziaria ereditata dalla amministrazione precedente. 
Con queste misure, dirette anche a garantire il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dell’unità economica della Repubblica, il cittadino elettore viene quindi posto nelle condizioni effettive di esercitare quel controllo democratico sulle azioni dei governi regionali e locali che è alla base del federalismo, che proprio in forza di questo presupposto avvicina governanti e governati. 

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