Si trasmette in allegato la circolare interna n. 26-2014 della Direzione Centrale Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno relativa, tra l’altro, alle indicazioni utili per esprimere il cosiddetto “rifiuto motivato ai seggi”. La procedura è riportata alla lettera “o” della circolare stessa, che di seguito si riporta. Si raccomandano gli elettori intenzionati ad esprimere il proprio dissenso a mezzo “rifiuto motivato ai seggi” di agevolare il lavoro degli addetti degli uffici elettorali di sezione, portando magari con sé già stampata e in duplice copia la propria dichiarazione da far verbalizzare.
A tal fine, si richiede inoltre agli organi di stampa la massima collaborazione e diffusione informativa.
Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l’esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori
in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un’eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto. Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l’eventuale protesta dell’elettore ed il suo
rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio. Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla “registrazione” presso il seggio (cioè in un
momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell’apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell’elettore; apposizione del timbro e della data nell’apposito spazio della
tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell’elettore medesimo). All’atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una “registrazione” dell’elettore, nei
sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l’annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”); nel caso in cui presso il seggio si
svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l’annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti
per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio. Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta partecipazione alla votazione).
Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui agli articoli 62 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tali norme, infatti, prevedono l’ipotesi in cui l’elettore prenda la scheda
ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l’elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina. In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.
Roma, 19 Maggio 2014
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