Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Premesso che:
Il diritto alla mobilità e alla libera circolazione è garantito dalla Costituzione Italiana.
Il diritto alla mobilità è garantito in base al principio di difesa della continuità territoriale, ossia della possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi.
Il Regolamento comunitario n. 2408/92 (abrogato e sostituito dal Regolamento comunitario n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)) ha aperto definitivamente le rotte comunitarie a tutti i vettori europei titolari di licenza rilasciata da uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
Con l'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008 (già art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92) il legislatore comunitario, in deroga ai principi comunitari di divieto di aiuti di Stato, ha previsto, in capo ai singoli Stati ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di emanare interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate.
Nei casi in cui non si possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, lo Stato identifica i servizi aerei di linea per i quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico. Tali servizi devono in particolare servire aeroporti situati in regioni periferiche o in via di sviluppo oppure devono essere relativi a rotte a bassa densità di traffico verso qualsiasi aeroporto regionale se essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione.
In linea con questo principio si collocano l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 -il quale stabilisce delle agevolazioni tariffarie al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori- e l'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che estende tali agevolazioni anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, alle isole di Pantelleria e Lampedusa, nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e Foggia ed i principali aeroporti nazionali).
Considerato che:
La Basilicata, e la città di Matera in particolare, sono territori che per le caratteristiche geopolitiche e morfologiche presentano uno svantaggio naturale che, nel corso degli anni è stato accentuato dalla mancanza di infrastrutture adeguate a rispondere alla richiesta dei cittadini-utenti;
che non esiste nel sopraccitato territorio alcuno scalo aeroportuale diretto (lo scalo immediatamente contiguo è rappresentato dall'aeroporto di Bari Palese), né alcun collegamento ferroviario diretto con la città di Matera.
L'interrogante chiede al Presidente del consiglio dei Ministri e al Ministro in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, di sapere se siano a conoscenza dei disagi che gli abitanti della Basilicata sopportano per effettuare gli spostamenti all'interno del territorio nazionale e se ritengano opportuno prevedere che le agevolazioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 possano essere estese anche ai cittadini del territorio della Basilicata; ciò al fine di garantire loro il diritto alla mobilità e alla libera circolazione sancito dalla Carta costituzionale italiana e dalle norme comunitarie.
Sen. Cosimo LATRONICO
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