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giovedì 7 luglio 2016

MATERA, CAMBIO DESTINAZIONE D’USO TURISTICO-ALBERGHIERO: TANTO RUMORE PER NULLA

E’ stupefacente la disinvoltura con la quale l’accademica Assessore Cangelli, docente di diritto, interpreta le norme sull’obbligo della partecipazione al processo decisionale per gli atti posti in essere dall’amministrazione comunale.
Il riferimento ovviamente è alla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2016 sulla quale l’assessore ci ha fornito a mezzo stampa un autorevole parere in risposta alle “opinioni dottrinarie” elaborate nei bar e corridoi citati dalla prof. Cangelli.
Pur non essendo purtroppo un assiduo frequentatore di questi luoghi, non mi sembra il caso di ironizzare sul fatto che nei bar, che a mio parere restano ancora luoghi di incontro e di scambio positivo di informazioni e di relazioni sociali (ricorda qualcosa l’esperienza romana del caffè Greco), possa prodursi quella produzione positiva di opinioni che ancora resiste al diluvio del socialweb.
Con la delibera del consiglio comunale del 27 giugno l’amministrazione comunale, in applicazione della legge regionale n. 5/2016, ha inteso individuare gli immobili per i quali le disposizioni della legge regionale non debbano trovare applicazione. Giova ricordare che la legge regionale consente il mutamento di destinazione d’uso degli immobili dei centri storici di tutti i comuni della Basilicata da residenziale, direzionale e commerciale a turistico-alberghiero in vista dell’importante appuntamento del 2019. A fronte di tale norma i Comuni nel termine perentorio di 120 giorni dall’emanazione della legge regionale (entro il 3 luglio 2016) potevano individuare gli immobili esclusi dall’applicazione della legge. Tanto ha fatto il Comune di Matera con la già citata delibera n. 36/2016, individuando su apposita planimetria una serie di immobili afferenti a ben individuate proprietà che così vengono escluse dal possibile cambio di destinazione d’uso.
Questo atto come è facile rilevare ha natura provvedimentale perché incide direttamente sul diritto di proprietà di alcuni cittadini per cui ad essi occorreva garantire la partecipazione al procedimento anche mediante un semplice avviso pubblico, prima dell’approvazione del provvedimento finale.
Secondo l’autorevole opinione dell’assessore Cangelli, invece, non si tratta di un atto di natura provvedimentale ma, invece, di un atto di pianificazione, pertanto non sarebbe sottoposto alle norme che regolano la partecipazione in base all’art. 13 dalla legge 241/1990 che elenca una serie di materie escluse dall’applicazione di tale disciplina, tra cui gli atti di pianificazione. Non concordo con l’assessore ma intendo qui tuttavia seguire il suo ragionamento.
L’art. 13 della legge 241/1990 in effetti esclude alcune materie dall’applicazione delle norme sulla partecipazione rinviando però a norme molto più garantiste, a tutela dei cittadini, quelle cioè che regolano le singole specifiche materie. Infatti è sufficiente leggere integralmente l’art. 13 per constatare che per le materie escluse tra cui gli atti di pianificazione “restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. (E’ ben noto ai più che la fase di formazione di un atto precede l’approvazione). In tal modo, per ciò che ci interessa, si rinvia alla disciplina urbanistica che di fatto risulta maggiormente garantista in ordine alla trasparenza e alla partecipazione.
Nel caso della Basilicata il rinvio è alla legge regionale n. 23/1999, legge urbanistica regionale, art. 9 dal titolo “Partecipazione degli utenti ai processi di pianificazione e di valutazione”.
Del resto, ci pare quanto meno azzardato immaginare che gli atti di pianificazione che fanno parte delle materie definite dalla legge come “speciali” proprio perché ritenuti più a “rischio corruzione”, siano sottratti ai principi di trasparenza partecipazione ed accessibilità.
Proprio per rafforzare questi strumenti, infatti, il legislatore è più volte intervenuto con numerosi provvedimenti normativi tra i quali il DLgs 33/2013 che affida a tali principi un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione ed alla illegalità nella pubblica amministrazione.
Il capo V del Decreto è proprio dedicato agli obblighi di pubblicazione dei cosiddetti settori “speciali” e tra essi è annoverata, come si diceva, anche la pianificazione che per le ragioni sopra esposte trova maggiore tutela con la norma in parola. L’art. 39 del capo V del DLgs 33/2013 stabilisce che devono essere pubblicati tutti gli atti di governo del territorio tempestivamente e prima che siano approvati.
Tutto ciò assicura il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione che si realizzano attraverso la trasparenza ed il controllo sociale sull’azione pubblica così da migliorare l’attività amministrativa e favorire la cultura della legalità per prevenire i fenomeni corruttivi.
Il paradosso che si è verificato nelle settimane precedenti l’approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale di Matera è stata la diffusione con tanto di planimetria alla mano a pochi bene informati cittadini delle intenzioni dell’assessore in modo da favorire una originale, molto elitaria, forma di partecipazione, questa sì affidata alle logiche del “Bar Sport”.
E in ogni caso tutti gli sforzi, i guazzabugli, le rinunce alla discussione da parte del Sindaco che si è rifiutato di comprendere la delicatezza del problema finiscono in un nulla di fatto per la semplice ragione che la delibera del consiglio comunale n. 36/2016 non produce alcun effetto (cosiddetta fase integrativa dell’efficacia) in quanto il 27 giugno, giorno della seduta del consiglio, mancavano solo 6 giorni dallo spirare dei termini stabiliti dalla legge regionale e l’unico modo per rendere cogente la deliberazione del consiglio era dichiararne la sua immediata esecutività, cosa che non è stata fatta. In tal modo le cose rimangono esattamente come vuole la legge regionale: qualunque immobile di tutto il centro storico di Matera, compreso i Sassi, è soggetto al mutamento destinazione d’uso da residenziale, direzionale o commerciale a turistico-alberghiero. Forse il Sindaco De Ruggieri, cultore della città, e l’Assessore Cangelli volevano proprio questo?

Salvatore Adduce

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