Premesso che
• il servizio di raccolta e trasporto deirifiuti solidi urbani e servizi connessi da effettuarsi nel Comune di Pisticci con ilsistema del porta a portarisulta appaltato in favore delladittaTEKNOSERVICE s.r.l. con contratto n. 5732 di Rep. del -7/10/2015, preceduto da gara aggiudicata alla stessa impresa, con avvio il 12/10/2016 e con scadenza fissata per il 12/10/2020;
• sono pervenute innumerevoli denunce da parte dei cittadini, i quali paventano imminenti rischi per la salute pubblica a causa di discariche non autorizzate presenti nelle campagne, è stata segnalata la presenza di ratti in più punti del paese a causa della mancata o discontinua raccolta dei rifiuti contenuti
nelle pattumelle, non svuotate dalla ditta TEKNOSERVICE s.r.l.;
• tale situazione è stata continuamente monitorata dal Comune e dalle Autorità competenti e con il decorrere dei giorni appare estremamente grave, con la stagione estiva in corso, con fondato rischio di infezioni a carico della cittadinanza;
• attualmente la situazione appare ancora più grave perla presenza di accumuli dirifiuti in ogni angolo di campagna;
• la situazione igienico-sanitaria descritta è conseguenza di un abbandono indiscriminato da parte dei cittadini in dispregio dellanormativa vigente in materia di abbandono di rifiuti e di Ordinanze sindacali, e da un inadeguato servizio svolto dalla societàTeknoService s.r.l., tale da creareun grave pericolo per
la salute pubblica e l'ambiente; l'ASL- Ufficio di Marconia, in seguito a sopralluogo igienico-sanitario evidenziava una vera e propria emergenza da accumulo di rifiuti nelle strade periferiche, soprattutto nelle campagne, laddove precedentemente erano presenti cassonetti; e si rilevava che i sacchetti di rifiuti giacenti per terra erano sventrati da cani e gatti randagi alla ricerca di cibo; l'immondizia puzzolente e maleodorante ha creato un habitat ideale alla proliferazione di insetti alati e roditori che sono veicoli di infezioni e di epidemie per la salute dell'uomo.
• Nella relazione del Direttore per l'esecuzione del contratto emerge, tra l'altro, che "la raccolta differenziata programmata viene eseguita solo parzialmente significando che viene rimossa solamente una parte dei rifiuti ed in modo discontinuo creando un disagio ed un pericolo alla pubblica e privata salute con degrado ed abbandono del territorio cittadino, invaso soprattutto in periferia da accumuli d'immondizia diogni tipo, riversi per lestrade ".
• Conseguentemente il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, ritiene urgente ed improcrastinabile l'emissione urgente di Ordinanza di sgombero degli ammassi di spazzatura a salvaguardia dell'Igiene e Salute Pubblica, fermo restante la predisposizione di una intensa attività di controllo e repressione degli organi di Polizia Giudiziaria in materia di abbandono indiscriminato di rifiuti;
Ritenuto che
• all'oggettiva minaccia per l'incolumità pubblica conseguente a tale abbandono indiscriminato associato all'inadeguatezza dei servizi in esame, non possa farsi fronte mediante alcuno strumento giuridico
ordinario, per motivi di tempo, essendo di fatto preclusa la possibilità di un tempestivo subentro di altra impresa in luogo dell'appaltatore inadempiente, soprattutto in tale periodo di massima affluenza di utenti;
• i servizi in esame hanno carattere essenziale ed il loro espletamento appare intrinsecamente inderogabile ed indifferibile:
• pertanto, sussistono tutti i presupposti di legge per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente ex artt.50, comma 5, 354, comma 2, D.L.gs 267/2000 che imponga alla società TEKNO
SERVICE s.r.l. di assicurare la immediata e completa riattivazione del servizio di raccoltae trasporto di r.s.u. e dei servizi complementari di igiene urbana con il sistema "porta a porta" per il periodo strettamente indispensabile per prevenire, nell'eventualità, anche attraverso l'individuazione di altro soggetto gestore, i prevedibili danni sanitari ed ambientali connessi alla inadeguatezza del servizio, al fine di limitare al massimo il sacrificio imposto al privato,
• gli effetti della presente ordinanza vengono circoscritti al periodo strettamente necessario per garantire la riattivazione a regime del servizio, anche tramite altro gestore, fissando al 10 AGOSTO il termine massimo di efficacia del provvedimento; a fronte della prosecuzione dell'attività gestionale, verrà corrisposto il canone di appalto attualmente in vigore;
• deve prescindersi dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art.7, 1. 241/1990, sussistendo obiettive esigenze di urgenza connesse alla necessità di impedire l'interruzione dell'attività gestionale e il conseguente prodursi di danni ambientali e sanitari;
Visti gli artt. 50 e54 del D.Lgs. 267/2000 -gli artt.7e ss. 1. 241/1990
' raccolta e trasporto dir.s.u. e dei servizi complementari di igiene urbana, nei modi e nei termini stabiliti dal contratto in essere rep. n.5732/15;
Per situazioni di emergenza, anche derivanti da una immagine indecorosa del territorio di Pisticci, che potrebbe derivare da tali disservizi, l'ufficio competente, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del C.S.A. può, previa diffida alla Ditta ad intervenire nel termine max di 24 h, procedere d'ufficio con i mezzi e personale del Comune, compatibilmente con l'intervento da effettuare, alla rimozione di tali rifiuti, conferendoli presso il compattatore di proprietà Teknoservice e che la società dovrà tempestivamente indicare, ai fini dello smaltimento nel caso di indifferenziato, presso il Centro di raccolta di Feroleto gestito dalla Teknoservice, nel caso, invece, di rifiuto differenziato (vetro,Plastica,carta e cartone).
Le spese per l'esecuzione in danno, con l'aggiunta della penalità di € 500,00 per ogni intervento saranno, così come riviene dal C.S.A., trasmesse alla Ditta, da parte del competente ufficio, con analitica
descrizione dei costi.
Il presente provvedimento avrà efficacia limitata al tempo necessario per la riattivazione del servizio a regime, anche a mezzo di diverso appaltatore, con il limite del 10.08.2016. Alla società TEKNO SERVICE s.r.l. sarà riconosciuto, a fronte dell'ottemperanza al presente provvedimento, il canone di
appalto attualmente in vigore. In caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà, così come sopra descritto,
direttamente, compatibilmente con l'intervento da effettuare, e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle prestazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione alle Autorità competenti l'accertamento di tutte le responsabilità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei
soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni eventuale danno. Si dispone che la presente ordinanza venga: - notificata
• alla società TEKNOSERVICE s.r.l. presso la sede operativa di PISTICCI a mezzo di messo comunale;
• immediatamente alla società TEKNOSERVICE s.r.l., con sede legale in cap 10045 PIOSSASCO (TO) alla Via dell'Artigianato n.10, a mezzo PEC;
• all'Ufficio Ambiente del Comune di Pisticci;
• All'Ufficio Tecnico del Comune di Pisticci;
• Al DEC Ing. Savino Michele
La presente ordinanza è inviata, altresì, alle forze dell'ordine perl'esecuzione e la vigilanza:
• Polizia Locale
• Carabinieri;
• Corpo Forestale dello Stato.
Si dispone altresì la comunicazione, perconoscenza, della presente ordinanza:
• al Prefetto della Provincia di Matera;
• all'ASM di Matera
• all'ATO Basilicata;
• alla Regione Basilicata- Dipartimento Ambiente
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.