Senatore Cosimo Latronico
“L’emendamento è stato proposto e discusso alla luce del sole in commissione bilancio ed è stato fatto proprio dal governo. Non nasconde alcun intendimento di salvaguardare o di proteggere chicchessia, piuttosto ha l’obiettivo di allineare la normativa penalistica in materia di gestione dei dissesti finanziaria a quella civilistica già in vigore”. Lo ha dichiarato il senatore del Pdl, Cosimo Latronico, commentando il dibattito in corso su una norma contenuta nel maxiemendamento approvato al Senato. “La previsione di cui al maxiemendamento ha una portata mirata e quindi circoscritta. Interviene in alcune fattispecie molto specifiche, dove l'autorità giudiziaria o un esperto qualificato ex lege hanno già approvato il piano di rifinanziamento dell'impresa da parte della banca al fine di tentare di evitare il fallimento, con ovvie conseguenze occupazionali e di crescita economica. La recente riforma della legge fallimentare ha esentato da revocatoria le operazioni esecutive di piani attuativi di procedure definite in sede giudiziale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis) ovvero di piani che siano comunque dotati del parere di un revisore contabile o di una società di revisione, che ne attesti (ex ante) la ragionevolezza ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d). L’obiettivo della norma inserita con l'emendamento era quello di assicurare stabilità in un quadro di certezza giuridica alle operazioni, in presenza di una valutazione di procedibilità ex ante fornita dall'autorità giudiziaria o dal professionista previsto nei piani attestati, laddove malauguratamente queste non vadano a buon fine. Con la previsione inserita nel maxiemendamento viene in sostanza previsto che per tali piani la tutela già introdotta sotto il profilo civilistico sia completata da quella sul versante di possibili rischi penali. Ciò nel corretto assunto che non può essere considerato illecito ex post, ai fini civilistici così come ai fini penalistici, ciò che è stato ritenuto in prospettiva legittimo con provvedimento del giudice ovvero sulla base della valutazione di un esperto qualificato ex lege. La tutela è anche per i funzionari che si assumono la responsabilità di immettere nuova finanza a supporto di un progetto si rilancio dell'impresa. Sarebbe in definitiva incongruo consentire che quegli stessi piani alle cui operazioni viene assicurata stabilità in caso di successivo fallimento dell’impresa possano essere sindacabili sotto il profilo penale, ipotizzando quindi che essi siano stati posti in essere allo scopo di ritardare il fallimento (bancarotta semplice) o di effettuare pagamenti preferenziali (bancarotta preferenziale). Per cui la norma non servirà a salvare o proteggere chicchessia”.
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