SONO ALMENO TRE LE RAGIONI CHE ASSIEME AI COMUNI E ALL’ANCI LA CIA DI BASILICATA PROPONE DI RIVEDERE E FAR MODIFICARE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 4/2015 DA PARTE DEL GOVERNO CENTRALE.
IN PRIMO LUOGO A PARERE DELLA CIA E’ NECESSARIO MODIFICARE ALCUNE PARTI DELLA NORMATIVA in ragione del fatto che TALE IMPOSTA NON RISPETTA I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CONTRIBUENTE : EQUITA’, SOSTENIBILITA’ E PROGRESSIVITA’.
INOLTRE VI SONO ALMENO ALTRI DUE RILEVANTI ASPETTI VERSO I QUALI D’INTESA CON I COMUNI E CON L’ANCI SI PROPONE DI MODIFICARE E RIVEDERE.
Prima questione riguarda il riconoscimento dell’esenzione nei comuni parzialmente montani e della riduzione del coefficiente di rivalutazione nei comuni di pianura al solo c.d. AGRICOLTORE PROFESSIONALE. Intendendosi per agricoltore professionale la figura di cui all’art. 1 del d.lvo 99/2004, iscritto nella previdenza agricola INPS.
La volontà del legislatore che ha voluto espressamente circoscrivere solo a tale figura alcune esenzioni e agevolazioni di fatti limita a poco più di 400.000 posizioni previdenziali esistenti in Italia e poco più di 8.000 in Basilicata con la possibilità di estendere tali benefici ad una platea di almeno il doppio 16.000/18.000.
Appare estremamente limitativo e in evidente contraddizione la decisione del legislatore avvalorata dalla nota del Dipartimento Finanza del Ministero, di restringere alle sole figure iscritti negli elenchi previdenziali INPS, in particolare rispetto a decisioni assunte pochi mesi fa sempre dal governo Italiano quanto è stato chiamato a definire con apposita norma la figura di AGRICOLTORE ATTIVO per acceder ai benefici in materia di aiuti, integrazioni e benefici a valere sui fondi strutturali UE ed in particolare sul FEASR, FESR,FSE e fondo coesione.
In questo caso la norma annovera oltre 800.000 beneficiari e figure addette, quasi il doppio di quelle attualmente riconosciute e che in Basilicata il dato in nostro possesso si attesta con ulteriori 10.000 aziende potrebbero beneficiare dell’esenzione e dell’agevolazione allocate nei 9 comuni parzialmente montani e nei 16 comuni non montani di pianura.
SECONDA QUESTIONE: che s’intendiamo sottoporre a modifica sempre del DL 4/2105 riguarda l’interpretazione data dal legislatore circa i terreni oggetto di concessione a AGRCOLTORI PROFESSIONALI.
In questo caso nessuna agevolazione o esenzione è riconosciuta se le due parti, concedente da un lato e concessionario dall’altro non rivestono congiuntamente la figura di Agricoltore professionale con iscrizione INPS.
A fronte di tale interpretazione la CIA propone quanto segue.
Appare del tutto evidente e assolutamente iniqua, oltre che contradditorio tassare il bene concesso e utilizzato da un Agricoltore professionale solo in ragione della proprietà.
A fronte di tale stato di cose la CIA propone di riconsiderare l’impianto normativo riguardo le figure e i soggetti che conducono e lavorano il terreno secondo il principio Europeo dell’AGRICOLTORE ATTIVO, cosi come previsto dalla Conferenza STATO/REGIONI e contenuto
nel decreto MIPAF 6513 del 18/11/2014 all’art. 3, in applicazione della regolamentazione comunitaria 1307/2013.
Secondo la Cia tale modifiche al decreto 4/2015, produrrebbe:
Un allineamento delle nostre disposizioni normative agli indirizzi Europei.
Pone le basi per un sistema impositivo più equo e sostenibile e premiale per chi svolge attività e produce in Agricoltura.
Fornirebbe un impulso alla mobilità fondiaria e un diretto accrescimento sul versante del dimensionamento fondiario delle singole aziende.
Una più ampia e significativa crescita di SAU e di territori preservati, manutentati e sottratti all’abbandono e al dissesto.
Nessun commento:
Posta un commento