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lunedì 29 settembre 2014

CONCORSO ANESTESIA, IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO IL SAN CARLO

Il Tar della Basilicata ha respinto il ricorso presentato il 26 luglio scorso da un concorrente non ammesso alla prova orale che richiedeva l’annullamento della graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di 5 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione presso il San Carlo, ampiamente ripreso dalla stampa locale. Il Tar ha preliminarmente deciso di “prescindere dall’esame delle sollevate eccezioni di rito, stante l’evidente infondatezza del ricorso in epigrafe” per poi escludere le violazioni denunciate dal ricorrente, che contestava la mancata applicazione del dpr n.487 del 9 maggio 1994 (un regolamento sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici) per l’omessa indicazione dei due candidati testimoni del sorteggio sia dell’omessa lettura delle buste non sorteggiate. In realtà, obietta il Tar, la norma di riferimento è il successivo regolamento emanato con dpr 483 del 10 dicembre 1997 e quindi il richiamo alla precedente normativa è inconferente. L’articolo 12 del dpr 483/97 prevede infatti il sorteggio da parte di uno dei candidati di una traccia senza alcun riferimento alle due tracce non sorteggiate. Del resto, all’atto della procedura, nessuno dei candidati ha chiesto la lettura delle altre tracce né ha contestato la regolarità delle operazioni di sorteggio. Infine il Tar si pronuncia sull’ultima contestazione, riguardante il contenuto delle tre tracce, a giudizio del ricorrente “sovrapponibili”. Dopo aver richiamato gli omogenei pronunciamenti di altri Tar (Puglia, Veneto, Marche) sulla “ampia discrezionalità tecnica anche nella predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati” da parte della commissione giudicatrice, il Tar della Basilicata conferma che la scelta delle tracce “attiene alle insindacabili e discrezionali decisioni di merito dell’amministrazione intimata” e che, nel caso in specie, non risulta irrazionale, irragionevole o illogica. Evidenzia, altresì, il giudice che lo stesso parere pro veritate prodotto dal ricorrente ritiene la scelta “congrua” e quindi il collegio conclude che l’ “impostazione delle prove, rientrante tra le scelte di merito della p.a. è, appunto, esente da vizi palesi della natura sopraindicata” e rigetta il ricorso. “La giustizia fa sempre il suo corso – commenta il direttore generale Giampiero Maruggi – e i media dovrebbero usare maggiore cautela nel sostituirsi a essa con giudizi affrettati e titoli scandalistici, prima di un serio approfondimento dei fatti. Certo, il ricorrente potrà adire il Consiglio di Stato ma le narrazioni della vicenda non possono, per il momento, che attenersi a un dato di fatto: la procedura adottata dal San Carlo è stata ritenuta corretta dal Tar”.

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