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martedì 16 febbraio 2010

Girolamo Pugliese sull'eolico
“Neanche una sola torre eolica è stata impiantata nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Mugia” - dichiara il Presidente dell’Ente Girolamo Pugliese -, il quale aggiunge: “Quattro anni fa fui costretto addirittura ad effettuare personalmente un sopralluogo nel territorio di Minervino Murge per impedire l’installazione di quattro torri che la Regione sosteneva fossero state autorizzate dal Parco”. “Dopo quel tentativo di coinvolgere l’Ente in un’euforica ed interessata politica di insediamenti di fonti di energia alternativa” – aggiunge Pugliese -, “abbiamo segnalato a tutte le Amministrazioni competenti in materia di impianti energetici e di valutazioni ambientali, in particolar modo alla Regione Puglia, che la realizzazione degli impianti eolici per la produzione industriale di energia fuori dal Parco ma nella Zona di Protezione Speciale ‘Murgia Alta’ non era stata preceduta da un’adeguata valutazione della loro incidenza sugli habitat naturali, sulle specie e sugli habitat di specie che distinguono una delle più grandi ed importanti Z.P.S. d’Europa. Siamo stati inascoltati, se non liquidati con supponenza ed arroganza”. “Oggi – continua il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia -, quando gran parte degli impianti sono stati ormai realizzati lungo i confini del Parco, scoppia un bubbone che sarebbe dovuto esplodere anni fa se anche le forze di sorveglianza del territorio avessero compiuto indagini accurate e preventive”. La posizione dell’Ente Parco in merito all’incompatibilità degli impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili con le norme di tutela delle aree naturali protette, contenute nella legge n. 394/1991 e nelle Direttive comunitarie 79/409 “Uccelli” e 92/43 “Habitat”, è stata più volte ribadita in documenti ufficiali pubblicati e trasmessi alla Regione Puglia a partire dal 2006. “La scelta netta, chiara e solitaria dell’Ente – conclude Pugliese – sta comportando un impegno notevole in sede giudiziaria amministrativa, dove sono stati impugnati i provvedimenti di diniego alla realizzazione di impianti, ed in sede penale dove il Parco si è costituito parte offesa e parte civile”.

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