Finalmente il Fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo che avrebbe dovuto essere operativo dal 2008 – ha affermato Angelo Festa, Segretario Generale dell’Adiconsum Cisl di Basilicata – sarà attivo da domani 27 aprile 2013. “E’ sicuramente, questa una boccata di ossigeno – ha continuato Festa - per le numerose famiglie che in questi anni perso il posto di lavoro e sono in grave a far fronte agli impegni assunti. I mutuatari hanno la possibilità di sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate dei mutui e riorganizzare così con maggiore tranquillità le proprie risorse economiche “. Le disposizioni, per dare attuazione al Fondo di solidarietà, sono stare riportate nel Decreto del Ministero delle Finanze n.37 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2013 Al fine di fornire informazioni in merito, riportiamo a seguire le principali caratteristiche del Fondo.
FONDO DI SOLIDARIETA’
CHE COS’È?
È un fondo istituito per
offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di
difficoltà a causa della perdita del lavoro, insorgenza di
condizioni di non autosufficiente o morte di un componente del nucleo
familiare.
A COSA SERVE?
Finanzia la sospensione
delle rate del mutuo fino a 18 mesi.
A CHI SI APPLICA?
Ai contratti di mutuo per
l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
DA QUANDO SI APPLICA?
Sarà operativo dal 27
aprile 2013.
COME SI APPLICA?
Requisiti soggettivi.
L'ammissione al beneficio
è subordinata esclusivamente al ricorrere di almeno uno dei seguenti
Eventi riferiti alla
persona del beneficiario (in caso di mutuo cointestato, gli
eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo
dei mutuatari), intervenuti Successivamente alla stipula del
contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla
richiesta di ammissione al beneficio del fondo:
cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con
diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di
disoccupazione;
cessazione dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di
procedura civile ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di
disoccupazione;
morte o
riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile
non inferiore all'80 per cento.
Requisiti oggettivi.
I beneficiari devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti soggettivi:
titolo di proprietà
sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
titolarità di un
mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non
superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila
euro.
La sospensione del
pagamento delle rate si applica anche ai mutui:
oggetto di
operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero
di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
erogati per
portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo
120--‐quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione
alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
che hanno già
fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle
rate purché tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Sono esclusi i
mutui che presentano almeno una di queste caratteristiche:
ritardo nei
pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento
della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero
per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o
la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
fruizione di
agevolazioni pubbliche;
per i quali sia
stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si
verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007,
purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli
importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel
periodo di sospensione stesso.
COSA FARE?
Il consumatore
beneficiario deve presentare una domanda di sospensione alla
propria banca
Presso la quale è in
corso il contratto di mutuo.
Nella domanda deve essere
indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la
sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
Alla domanda deve essere
allegata, oltre all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto
abilitato, la documentazione indicata nel modello di domanda idonea a
dimostrare l'accadimento dell'evento quale requisito richiesto.
La banca – effettuati
gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che,
verificati i
presupposti, rilascia il
nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
La banca, acquisito il
nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione
dell’ammortamento del mutuo.
Si ricordi che la
sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta
l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed
avviene senza richiesta
di garanzie
aggiuntive.
Per ulteriori
approfondimenti è possibile rivolgersi all’Adiconsum CISL, Via
Ettore Maiorana 31 a Matera e in Via del Gallitello 56 a Potenza.
Nessun commento:
Posta un commento