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lunedì 28 aprile 2014

RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE OPPUPAZIONALE NELLE AZIENDE MEDIO GRANDI DELLA BASILICATA INVITO ALLE AZIENDE MEDIO GRANDI DELLA BASILICATA A TRASMETTERE ALLA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’ IL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PER IL BIENNIO 2012/2013 ENTRO IL 30 APRILE 2014

La Consigliera di Parità della Regione Basilicata informa e ricorda che ai sensi dell’art.9 legge 125/91 (ora art.46 d.lgs.198/2006), entro il 30 Aprile 2014 ogni Azienda che occupi cento o più dipendenti è obbligata a redigere un Rapporto sulla Situazione del Personale per il biennio 2012/2013. Il Rapporto deve essere inviato entro il 30 Aprile 2014 alle Rappresentanze Sindacali e alla Consigliera di Parità Regionale per posta raccomandata al seguente indirizzo:
Consigliera di Parità- Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 Potenza

Si invitano le Aziende a provvedere e a trasmettere il Rapporto relativo al biennio 2012/2013, per evitare l’avviamento della procedura da parte del Servizio della Direzione regionale del Lavoro.
Devono inoltrare il rapporto:
  • Le Aziende private; 
  • Le Aziende pubbliche siano esse Imprese a partecipazione statale, aziende autonome dello Stato, Aziende Regionali e degli Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali; Enti Autonomi di Gestione che amministrano le partecipazioni statali, Enti Pubblici Economici; 
  • il Rapporto deve essere inoltrato a Dott.ssa Maria Anna Fanelli – Ufficio Consigliera Regionale di Parità della Basilicata – Dipartimento Attività Produttive, Politiche del Lavoro Innovazione Tecnologica- via Verrastro 8 – 85100 Potenza.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 0971666102 - 3497758127
mail: uffconsigliera.parita@regione.basilicata.it
Si precisa che la data di riferimento per il computo dei dipendenti è il 31/12/2013.
Inoltre, al fine di facilitare l’analisi dei dati e di rendere maggiormente efficace il lavoro dell’ufficio della Consigliera Regionale di Parità si richiede alla Aziende Pubbliche e Private di specificate nella stesura del Rapporto se siano state previste forme contrattuali che pongono particolare attenzione al genere ed alla necessita di conciliazione vita-lavoro (i cosiddetti contratti di genere) ovvero quelle azioni positive che prevedono una maggiore flessibilità in entrata e in uscita come il par time, il telelavoro, i congedi parentali, la banca delle ore con permessi retribuiti, i corsi di formazione e riqualificazione al rientro della maternità, nidi aziendali, osservatori aziendali contro le discriminazioni di genere.

COSA E’ IL RAPPORTO SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE E MASCHILE?
La lotta alle discriminazioni di genere trova uno strumento strategico e fondamentale nel monitoraggio sulla situazione del personale maschile e femminile nelle imprese medio-grandi della Basilicata, ovvero nel Rapporto sulla situazione occupazionale femminile e maschile nella media e grande impresa in Basilicata che l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità ha l’obbligo di redigere ogni due anni. Infatti l’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, nel quale è stato trasfuso il testo integrale dell’art. 9 commi 1,2,3,4 della legge 10 aprile 1991 n. 125, “ Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro, prescrive:
  • Le Aziende Pubbliche e Private che occupano oltre 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni 2 anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, della formazione, della promozione professionale dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità , dell’intervento della Cassa di Integrazione e guadagni, dei licenziamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 
  • Il Rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle Rappresentanze sindacali e Aziendali ed alla Consigliera e al Consigliere Regionale di parità che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla Consigliera nazionale di Parita al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  • Il Rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto. 
  • Qualora nei termini prescritti le Aziende di cui al Comma 1 non trasmettano il rapporto la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2 , invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. 
In relazione, quindi, all’art. 9 della legge 195/1991, tutte le aziende pubbliche e private che occupino più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di redigere il suddetto Rapporto da inviare alla Consigliera Regionale di Parità ed alle Rappresentanze Sindacali della sede aziendale al fine di raccogliere periodicamente quante più informazioni utili sulla condizione occupazionale del personale, dati ancor più importanti alla luce delle vicende economiche recenti che attanagliano il sistema economico nazionale e locale.

La Consigliera Regionale Effettiva di Parità
Maria Anna Fanelli

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