Come funziona
Tale procedimento si considera attivato nel momento in cui il soggetto interessato presenta domanda di conciliazione, da ritirare presso la sede dell'Adiconsum, la quale verifica la presenza delle condizioni necessarie:
non essersi rivolti alla magistratura;
non aver incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia in merito all’oggetto della conciliazione;
essere iscritti all’Associazione dei Consumatori dalla quale si vuole essere rappresentati.
Appurate le ragioni del consumatore - ha continuato Marina Festa - e, valutata con quest’ultimo la fondatezza del reclamo – attraverso l’analisi della documentazione prodotta – nonché la presenza delle condizioni di ammissibilità, classifichiamo il caso secondo lo schema di catalogazione predisposto. Successivamente, attraverso la nostra sede Nazionale, il conciliatore dell'Adiconsum entrerà in contatto con l’impresa di assicurazione interessata, attraverso l’invio telematico, di un apposito modulo di domanda, che verrà prontamente visualizzato dal conciliatore designato dall’impresa. La procedura di conciliazione si intende instaurata nella data in cui all’impresa perviene la domanda di conciliazione (trattandosi di trasmissione telematica è contestuale all’invio dell’istanza). La Commissione di conciliazione è composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Adiconsum, che hanno il diritto di accedere alle informazioni e ai dati contrattuali, in possesso dell’impresa, relativi al tentativo di conciliazione, anche con congruo anticipo rispetto all’incontro per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve necessariamente svolgersi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della Commissione rappresentano – sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere –, rispettivamente la posizione del consumatore e dell’impresa. Nel caso in cui l’accordo venga raggiunto, il procedimento si conclude con la stesura di un verbale di conciliazione, che ha efficacia di accordo transattivo. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione, infatti, il consumatore (preventivamente informato dal proprio rappresentante) si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione, quale espressione della propria volontà contrattuale. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della Commissione ne danno atto e sottoscrivono un modulo di mancato accordo. In entrambi i casi, l’Adiconsum invia copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore nella domanda di conciliazione.
A chi rivolgersi
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