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lunedì 25 agosto 2014

La Cassazione per la seconda volta bacchetta la Corte D’Appello di Potenza

PISTICCI - Per la seconda volta la Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha annullato la decisione della Corte d'Appello di Potenza del 22 luglio 2013 che nega a Comisso Elisabetta Paola l'indennità per ingiusta detenzione sofferta nel processo Revival. La Comisso, convivente more uxorio di Scarcia Salvatore, assistita dall'avv. Nicola Cataldo, era stata tratta in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso ed a fine di spaccio il 19 gennaio 2006, ed associata al carcere di Santa Maria Capovenere. Era poi scarcerata il 30 dicembre successivo dal GUP del Tribunale di Potenza dott.ssa Gagliardi, che in udienza preliminare la mandava assolta dai reati a lei contestati. Il 2 ottobre 2009 presentava istanza per ingiusta detenzione che la Corte d'Appello di Potenza (ord.13 luglio 2010) respingeva. Nel ricorso l'avvocato Cataldo, sottolineava che dall'ordinanza di custodia cautelare emerge che mai è stata valutata una specifica azione della Comisso, che, come convivente aveva il diritto/dovere di visitare lo Scarcia in carcere con i figli. Con parere scritto il Procuratore Generale Dott. Vito Menotti chiedeva l'annullamento con rinvio e dell'ordinanza impugnata. La Suprema Corte di Cassazione, sezione IV, Presidente Brusco, relatore dott. D’Isa, all'udienza del 2 novembre 2011 accoglieva il ricorso, perché “se così fosse, qualsiasi donna, a meno che non contragga matrimonio (secondo l'assunto della Corte D'Appello) si dovrebbe astenere dall'avere rapporti amorosi e di convivenza con persone che delinquono, pena il rischio di essere coinvolto nella loro attività criminosa". E la Suprema Corte rinvia a Potenza per accertare se effettivamente era stata dichiarata la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel carcere di Taranto del 5 febbraio 2003. In sede di rinvio il difensore Cataldo produceva per la seconda volta non solo il verbale di udienza del processo Revival, da cui risultava che detta intercettazione, su sua eccezione era stata dichiarata inutilizzabile, ma anche il provvedimento del Tribunale consequenziale che la medesima non andava trascritta dal perito nominato. La Corte di merito ha semplicemente ignorato detta circostanza consequenziale ed ha richiamato in vita l'intercettazione del 5 febbraio 2003 sul falso presupposto che la suprema Corte di Cassazione nel processo di merito Revival aveva rigettato tutte le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni in possesso della Corte. Nelle stesse non era presente la intercettazione del 5 febbraio 2003 dichiarata inutilizzabile dal Tribunale di Matera e che quindi non poteva essere oggetto dell'esame da parte del Supremo Collegio. L’avv. Nicola Cataldo ha sottolineato come a distanza di otto anni dalla sentenza di assoluzione, i diritti di un detenuto non sono stati riconosciuti, e si augura che la corte potentina finalmente possa soddisfare le aspettative di chi è stato ingiustamente condannato.

G. C.

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