Pages

Pages - Menu

Pages

venerdì 30 novembre 2012

L'onorevole Nicola Cataldo ritorna sul TRIBUNALE di PISTICCI.

Cari Colleghi,

la decisione del Giudice di Pinerolo che ha accolto la eccezione di incostituzionalità, sotto il profilo dell’eccesso di delega, mi ha sollecitato a rileggere il Vostro ricorso al TAR, anche in ordine all’eccezione di incostituzionalità .
Il merito della Gazzetta è quello di aver pubblicato la notizia, ma non è da condividere l’entusiasmo per il giudice di quel distretto, perché la questione come da lui risolta, è stata da noi proposta ben tre mesi or sono ( è vero che i pisticcesi amano i forestieri). Ho letto sullo stesso giornale, anche altre notizie in ordine alla inammissibilità di altri ricorsi alla Corte della regione Basilicata, dichiarati inammissibili per genericità. Conseguentemente ho pensato se non sia il caso, in sede di comparizione per il giorno 5 dicembre di puntualizzare l’eccezione già proposta, ma limitata alle sezioni distaccate, lasciando fermo il resto e magari nei seguenti termini già da me proposti nelle note precedenti:
Usare una delega generica ed ampia per la soppressione totale delle 220 sedi distaccate di tribunale, significa violare l’art. 76 della Costituzione Repubblicana per eccesso di delega. Vi è inoltre violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale, e cioè del principio di uguaglianza, perché si fa lo stesso trattamento a sezioni distaccate che trattano qualche decina di affari civili e penali all’anno ed a sezioni, come quella di Pisticci e tante altre, che trattano migliaia di affari all’anno. La legge di delegazione è carente di principi e criteri direttivi, per quanto riguarda le sezioni distaccate dei tribunali. Due sono le linee esplicative che possono ritenere delimitati i poteri del Ministro nella facoltà di sopprimere le sedi distaccate. Criteri di produttività in assoluto; criteri di produttività per magistrato; inoltre dotazioni organiche, bacino di utenza, conseguenze di carattere economico in ordine allo sviluppo e alla coesione sociale.
Al contrario ci troviamo difronte ad una delega assoluta di soppressione totale delle sezioni distaccate.
 In materia la legge di delegazione ha concesso una delega troppo ampia e generica. Mancano i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione che svolgono prima di tutto il ruolo di fondamento e limite all’esercizio della funzione legislativa delegata. Costituiscono inoltre criterio ermeneutico , perché la norma delegata possa essere interpretata nel significato compatibile con i parametri contenuti nella legge di delegazione. Nel nostro caso viene meno il fondamento giuridico della legge di delegazione , per cui è stato eluso il necessario procedimento democratico di formazione della legge, che quando si delega la funzione legislativa prevede appunto che ciò avvenga con la predeterminazione precisa di criteri e principi direttivi. Il ricorso nel caso a questo strumento normativo risponde ad opportunità meramente politica e quindi insindacabile e conseguentemente illegittima. Alla luce di tali criteri va interpretato l’art. 76 della Costituzione. Sosteniamo quindi l’eccezione di incostituzionalità così come proposta perché si è avuto certamente un eccesso di delega, per violazione dell’art. 76 Cost. . Quando si legifera dicendo che il Ministro poteva a sua libera scelta, decidere sulla soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale, si offriva allo stesso una delega in bianco senza indicazione di alcun principio e criterio direttivo. Trattasi quindi di delega in bianco, tanto AMPIA E GENERICA, SOPRATTUTTO NELL’ALTERNATIVA CONCESSA dal Parlamento il Ministro ha scelto l’opzione della soppressione del tutto , scelta per la quale non era stato indicato alcun criterio o principio direttivo.
Tanto trova i suoi precedenti nella giurisprudenza della Corte Costituzionale a cominciare dalla sentenza 16.04.2003 n. 125 , in giurisprudenza costituzionale 2P003, fascicolo 3 della Giuffrè con nota esplicativa del Prof. D’Elia a finire con l’ultima da noi conosciuta la 293/210. La delega inoltre è in aperta violazione dell’art. 15 cpv legge 400/1998 che stabilisce che il Governo non può attraverso decreto legge conferire delega legislativa. Vi è anche violazione dell’art.3 Cost. e quindi violazione del principio di uguaglianza perché si è adottato lo stesso trattamento per situazioni completamente diverse.

Tanto ai soli fini di una costante collaborazione.
Cordialità
Nicola Cataldo

Nessun commento:

Posta un commento