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martedì 30 ottobre 2012

Cassazione: l'imperfetto adempimento non è sufficiente a motivare il licenziamento del dipendente

Cassazione: l'imperfetto adempimento non è sufficiente a motivare il licenziamento del dipendenteLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 17337 dell'11 ottobre 2012, ha rigettato il ricorso di un'azienda di servizi avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, in merito al licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente con qualifica di quadro responsabile del settore informatico con l'addebito di negligente attuazione del progetto di informatizzazione aziendale, aveva ritenuto che la lettera dicontestazione dell'addebito fosse generica, non contenendo l'indicazione di fatti sufficientemente specifici da consentire la difesa dell'incolpato e che, in ogni caso, la realizzazione dell'informatizzazione aziendale nei tempi e con i costi originariamente programmati era obbligazione di risultato della cui mancata realizzazione non poteva farsi carico al dipendente, che nella sua qualità di lavoratore subordinato era tenuto solo ad obbligazione di mezzi. La Suprema Corte ricordando che "quella di giusta causa di licenziamento è nozione che la legge definisce con una clausola generale,ovvero con una espressione definitoria di limitato contenuto e delineante un modulo generico che deve essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Nel caso di specie, dunque era compito del giudice verificare se il lavoratore avesse tenuto comportamento così grave da integrare i requisiti della giusta causa, in modo tale da
non consentire l'ulteriore continuazione del rapporto di lavoro. Il giudice di merito è pervenuto alla conclusione che non solo mancava l'indicazione di fatti specifici checostituiscano sul piano oggettivo violazione di obblighi disciplinari, ovvero di violazioni del dovere di diligenza così gravi da imporre la cessazione del rapporto, ma che la contestazione mossa al lavoratore aveva ad oggetto il mancato raggiungimento di un risultato finale (quale l'attuazione del programma di informatizzazione dei servizi aziendali), che non è ascrivibile ad un lavoratore subordinato, che è tenuto solo ad obbligazione di mezzi. Questo giudizio - affermano i giudici di legittimità - è frutto di una valutazione di merito correttamente adottata
sia per l'applicazione dei canoni ermeneutici, sia per la congruità e la logicità degli argomenti utilizzati.

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