Con l’inizio
del nuovo anno sono banditi i certificati da richiedere ai cittadini
da parte di tutte le Pubbliche amministrazioni sancendo così il
principio dell’autocertificazione nei rapporti tra cittadino ed
Enti pubblici; mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
amministrazione restano valide solo nei rapporti tra i privati
recando la dicitura: “Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”. Tuttavia gli Enti: Ministeri,
Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure,
Cciaa, Inps, Enel, Poste, Ferrovie, ecc., potranno, in alternativa
all’autocertificazione del cittadino e imprese, acquisire
d’ufficio: dati, informazioni, documenti necessari per
l’espletamento di un servizio. Sempre dal 1 gennaio 2012 i
certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli
estratti e le copie integrali o degli atti di stato civile non sono
più validi oltre i termini di sei mesi, anche se l’interessato
dichiara in calce al documento che le certificazioni contenute non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Si possono
autocertificare: dati anagrafici e stato civile; titolo di studio e
qualifiche professionali; situazione reddituale; posizione giuridica,
ecc.; ed hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono. La mancata accettazione dell’autocertificazione
costituisce violazione dei doveri d’ufficio da cui possono derivare
sanzioni disciplinari per il dipendente. Viceversa in caso di
dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e
decade dagli eventuali benefici ottenuti. L’autocertificazione è
gratuita ed esente da imposta di bollo e diritti. Infine nei rapporti
tra privati l’autocertificazione è discrezionale e non
obbligatoria per legge come tra privati ed Enti pubblici di cui
sopra.
