In riferimento alla pubblicazione del calendario della prova preselettiva relativa al Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) posti per SPECIALISTA TECNICO ADDETTO
ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEI BENI CULTURALI (CTG. D1)
nel ruolo della Giunta Regionale della Basilicata, l’Associazione Nazionale Archeologi, in qualità di associazione
professionale di categoria, esprime ancora una volta il proprio disappunto circa i titoli accademici minimi di accesso
al concorso (art. 1, g), le materie di esame della prima prova (art. 6, 1) e di conseguenza di quella preselettiva (art. 5,
comma 2) e la valutazione dei titoli (art. 9), in quanto ritiene tutti questi parametri non adeguati alle mansioni
specialistiche tecniche che la figura professionale prevista dal bando sarà chiamata ad espletare nel settore della tutela
e valorizzazione del patrimonio museale e dei beni culturali, che comprende anche quello archeologico.
La gestione, la tutela e la valorizzazione del Bene culturale, trattandosi del patrimonio, indiscutibilmente, di una
intera comunità, di un Bene comune pubblico d’interesse nazionale (la cui tutela è sancita e garantita dalla
Costituzione Repubblicana), non può essere affidata a semplici figure tecniche senza una specifica preparazione
accademica e adeguate competenze scientifiche e professionali nel settore.
L’Associazione Nazionale Archeologi ritiene che, data la delicatezza e l’importanza della materia da gestire, sarebbe
stata opportuna una rigorosa e più adeguata selezione dei livelli dei titoli accademici minimi di accesso; necessità già
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI
Sede Operativa: Spazio daSud, Via Gentile da Mogliano 168-170, 00176, Roma. Tel. 06 92963683
Web: http://www.archeologi.org - e-mail: associazione@archeologi.org
evidenziata dall’Associazione Nazionale Archeologi in una precedente lettera (Prot. n. 01.006.2009. 09.05.2009) alle
autorità competenti, nazionali e regionali.
Si osserva, in particolare, come l’equipollenza accademica tra Diploma di Laurea Quadriennale (vecchio
ordinamento) o Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) da un lato, e la laurea triennale o di
I livello dall’altro, seppur in linea con le attuali discutibili disposizioni per l’accesso alla CTG. D (allegato A - CCNL
del 31.3.1999), sia inadeguata al bando in questione, nonché una mortificazione dell’alta formazione accademica e
competenza professionale che caratterizza la maggior parte degli archeologi professionisti.
Nel bando in esame, le lauree richieste per l’accesso al concorso appartengono alla sfera umanistica (art.1, g); le
materie d’esame, che costituiscono la prima prova scritta, riguardano la museologia e la critica artistica e del restauro,
la disciplina architettonica e del restauro - recupero, la conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, le
nozioni di storia dell’arte e le nozioni relative al procedimento amministrativo (art. 6, 1). Pur trattandosi di materie
comprese nella formazione accademica umanistica, ci si chiede per quale motivo non sono state considerate, a
ragione, anche i diplomi di lauree afferenti specificatamente l’architettura e le discipline del restauro.
Nell’ambito della valutazione dei titoli (art. 9), si evidenzia l’assurda equiparazione tra la Specializzazione post
lauream, di durata prima triennale (vecchio ordinamento) e ora biennale (nuovo ordinamento), che tra l’altro
comporta prove d’esame per l’accesso, esami durante gli anni di frequenza e tesi di specializzazione finale, e il
Master universitario di durata non inferiore ai sei mesi, i cui parametri di accesso e di svolgimento non sono
scientificamente equiparabili con la Specializzazione post lauream.
Si rileva, inoltre, l’elevato punteggio dato ai titoli di servizio (art. 9), acquisibili con Servizio prestato con
contratto di lavoro dipendente e con Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa a discapito del punteggio, incomprensibilmente inferiore dato ai titoli di studio e al curriculum. Si
tratta di una disposizione che non permette una equa comparazione concorsuale, poiché penalizza tutti coloro
che, pur avendo competenze accademiche e professionali, specialistiche e pluriennali, non hanno avuto la
possibilità di godere dei contratti suddetti, ma hanno svolto la propria attività esclusivamente o in prevalenza
con contratti di collaborazione esterna professionale.
Il rischio è il vantaggio che si potrebbe concretizzare in favore di soggetti con titolo accademico minimo di
accesso e con numerosi titoli di servizio, acquisiti grazie ai contratti a tempo determinato e/o ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa - per i quali sarebbe opportuno avere conoscenza dei parametri
adottati dall’Ente per l’affidamento - ma privi della competenza professionale adeguata alla tutela e
valorizzazione del patrimonio museale e dei beni culturali.
Il bando in questione dimostra ancora una volta l’urgenza del riconoscimento legislativo in Italia della professione di
archeologo e delle altre figure professionali operanti nel settore dei beni culturali e come il patrimonio culturale in
Italia sia considerato, a torto, oggetto di facile gestione da parte di soggetti non qualificati.
Alla luce di quanto esposto si paventa il rischio che, date le qui contestate modalità concorsuali, l’esito del
bando in esame non sarà un reale miglioramento delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio
museale e dei beni culturali della Regione Basilicata, esercitata con rigore e competenze scientifiche e
professionali da figure specifiche, ma soltanto la regolarizzazione amministrativa di realtà lavorative ibride
preesistenti.
Pertanto in relazione all’espletamento della prova preselettiva, calendarizzata per il giorno 12 luglio 2011, ore 14.30,
l’Associazione Nazionale Archeologi invita tutti i candidati a vigilare sulle modalità di svolgimento del concorso e a
segnalare immediatamente all’Associazione e alle autorità competenti eventuali anomalie o irregolarità concorsuali.

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